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Statuto della CDLS Approvato dal 15° Congresso Confederale

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Statuto della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

Approvato dal 15° Congr. Confederale – Centro Congressi Kursaal – San Marino 26/27 Ottobre 2016

Art. 1

E’ costituita la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi con sede in San Marino.

Art. 2

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi finalizza la sua azione alla tutela della personalità dei lavoratori e delle loro esigenze entro l’ambito della collettività, mirando a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.
La Confederazione intende affermare la supremazia del lavoro sul capitale ed il principio che l’economia debba servire allo sviluppo della personalità umana mediante il giusto soddisfacimento dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nel campo individuale, familiare e sociale.
In questo spirito aderisce alla Confederazione Internazionale Sindacale (CSI), alla sua sezione Europea (PERC) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES). Attraverso la partecipazione delle Federazioni di pertinenza, la Confederazione aderisce anche alla FERPA (Federazione Europea dei Pensionati), all’EFATT (Federazione Europea dell’Agroalimentare e Turismo) ed all’UNI (Union Network International).

Essa intende promuovere:
– il valore della solidarietà nell’intento di realizzare una società senza discriminazioni e che persegua il benessere di tutte le persone nel rispetto della diversità;
– l’economia sociale attraverso un progetto integrato e tramite un controllo rigoroso da parte dello Stato, promuovendo una nuova moderna rete di protezione e assistenza sociale in cui gli stessi cittadini possano essere protagonisti;
– la trasformazione dell’attuale sistema economico mediante l’attuazione di riforme che consentano ai lavoratori la piena partecipazione alla gestione dell’unità produttiva ed al controllo dell’attività economica e sociale, contribuendo a pieno titolo alle scelte della programmazione attraverso l’utilizzazione di tutte le risorse del Paese nell’interesse della collettività, nell’ambito di un sistema di effettiva democrazia dove l’esercizio dell’azione sindacale sia libero e garantito;
– l’adesione agli organismi internazionali le cui finalità siano compatibili con  il presente Statuto e siano essenzialmente rivolte al raggiungimento di una vera pace nel mondo attraverso la creazione di un nuovo ordine economico internazionale, basato sulla solidarietà, la giustizia, la democrazia ed il progresso civile e sociale di tutti i popoli;
– l’affermazione della più assoluta autonomia a tutti i livelli, dalle forze politiche ed economiche come dagli organi di potere politico, in quanto l’Organizzazione Sindacale si distingue nettamente, per natura, finalità e metodi di azione, da quella dei raggruppamenti politici ed intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna.

La Confederazione s’impegna a realizzare il miglioramento economico dei lavoratori e la loro elevazione morale, culturale e sociale, Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e ad attuare nuovi modelli organizzativi per una produzione qualitativa dei servizi; ritiene inoltre fondamentale non trascurare le problematiche dei giovani in cerca di lavoro e che il movimento sindacale debba basarsi sull’adesione spontanea dei lavoratori.

Art. 3

Prospettiva della Confederazione resta l’attuazione delle condizioni per il conseguimento dell’unità di tutti i lavoratori in una unica Organizzazione. Nell’attesa della realizzazione di queste condizioni, la Confederazione si riserva la piena autonomia nel suo ruolo di:
– esercitare il coordinamento ed il collegamento fra le Federazioni;
– rappresentare i  Sindacati o/e le Federazioni in giudizio dinanzi ai Pubblici Poteri, alle Organizzazioni di categoria, nell’azione e nelle politiche sindacali generali;
– sviluppare una struttura organizzativa capace di attuare valide azioni sindacali;
– promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, sulla base delle piattaforme che verranno democraticamente elaborate a tutti i livelli della Organizzazione;
– difendere il diritto reale al lavoro attraverso gli interventi nell’economia, nelle necessarie scelte politiche e legislative;
– promuovere la piena parità dei diritti fra tutti i lavoratori senza alcuna discriminazione;
– consolidare la tutela della maternità e favorire le esigenze familiari dei lavoratori;
– adoperarsi a tutti i livelli per la più ampia tutela della salute e della integrità fisica e psichica dei lavoratori;
– esercitare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione e propaganda, un’azione capace di orientare la pubblica opinione in favore dei problemi del lavoro e del movimento sindacale;
– promuovere altresì la crescita della persona, l’incremento delle sue capacità ed attitudini, lo sviluppo dell’istruzione professionale e delle iniziative culturali, educative, ricreative capaci di elevare le condizioni materiali, morali e sociali dei lavoratori.

Art. 4

Possono aderire alla Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi tutti i lavoratori che versano la quota di servizio e che esplicano la loro attività sul territorio della Repubblica di San Marino la cui condotta ed ideologia non si ispirino a principi antisindacali ed antioperai. L’adesione, che avviene secondo le modalità fissate dagli organi statutari, dà diritto alla tessera d’iscrizione ed alla partecipazione a tutte le attività statutarie della Confederazione e comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto come dall’indirizzo politico fissato dagli organi preposti della Confederazione.

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi provvede a fissare gli indirizzi fondamentali della politica sindacale; a rappresentare politicamente ed in giudizio l’organizzazione; a coordinare le scelte, l’azione e gli interventi delle singole federazioni; a rappresentare l’organizzazione nelle sedi internazionali; a designare i rappresentanti ufficiali dell’organizzazione a tutti i livelli.
Affilia 6 Federazioni che inquadrano i lavoratori che esplicano l’attività nello stesso settore.

Senza pregiudizio per ulteriori articolazioni che saranno ritenute necessarie, le Federazioni attualmente riconosciute sono le seguenti:
– Federazione dei Lavoratori dell’Industria, che inquadra tutti gli operai e gli impiegati dei vari settori industriali e artigianali;
– Federazione Pubblico Impiego, che inquadra i dipendenti del settore pubblico allargato (Stato, Enti ed aziende pubbliche) esclusi i salariati;
– Federazione Lavoratori delle Costruzioni, che inquadra i lavoratori dell’edilizia, del legno e affini, sia privati che statali;
– Federazione Lavoratori dei Servizi, che organizza i lavoratori dei servizi, commercio, ristorazione, bancari, ecc.;
– Federazione Pensionati, che inquadra i lavoratori a riposo di tutte le categorie e settori anche non provenienti dal lavoro subordinato;
– rappresenta i lavoratori dell’Agricoltura a livello Internazionale, con delega delle specifiche associazioni sammarinesi, con l’adesione all’EFFAT.

La partecipazione dei Pensionati al Congresso ed al Consiglio Confederale, sarà stabilita da apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Confederale, sentito il Direttivo di Federazione.

Forme di partecipazione alle attività della Confederazione da parte dei disoccupati e dei lavoratori appartenenti alla sfera delle nuove figure professionali sia dipendenti che parasubordinati, potranno essere definite dal Consiglio Confederale.

Il Consiglio Confederale potrà disporre rapporti di collaborazione con altri organismi dei lavoratori autonomi, della terra, del volontariato sociale e della cooperazione per la tutela di aspetti di competenza sindacale.

Art. 5

Gli organismi della Confederazione sono:
– il Congresso Confederale;
– l’Assemblea Generale dei Quadri di base;
– il Consiglio Confederale;
– la Segreteria;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio Sindacale.

Inoltre la Confederazione si articola nelle seguenti strutture:
– struttura di base sui posti di lavoro (fabbriche, cantieri, uffici, negozi, altro);
– struttura di zona (di organizzazione ed unitarie che raccolgono i quadri di base presenti in una determinata zona);
– struttura di Sindacato (esempio: metalmeccanici, scuola, ecc.);
– attivo generale dei quadri rappresentativi.

La Confederazione può istituire organismi di stampa, di studio e documentazione, di solidarietà, di fornitura di servizi, di tutela dei consumatori e comunque dei lavoratori nella loro qualità di cittadini, nonché organismi unitari di coordinamento ai quali può essere demandata facoltà decisionale.

A norma del punto che precede sono espressamente costituiti:
– l’Ufficio Studi e Formazione che, con funzioni di supporto tecnico alla Confederazione, ha compiti di ricerca, studio e documentazione nel campo dell’economia e del lavoro e di cura della formazione sindacale;
– la Fondazione “Solidarietà” con il compito di attivare iniziative di solidarietà internazionale e di sensibilizzare i lavoratori ed il paese al dovere morale della solidarietà;
– l’Associazione “Asdico” con il compito di promuovere ogni azione possibile e necessaria   per la tutela dei lavoratori – cittadini in quanto consumatori ed utenti di servizi; la loro attività è regolamentata dagli statuti e dalle disposizioni adottate dal Consiglio Confederale.

I Presidenti o Responsabili degli Enti di emanazione Confederale partecipano di diritto e con voto consultivo alle sedute del Consiglio Confederale.

Questi Enti, di emanazione della CDLS, potranno assumere forma giuridica autonoma in modo da svolgere la loro attività, sempre inerente al mondo dell’economia e del lavoro, anche su commissioni di Enti diversi dal Sindacato.

I regolamenti per il funzionamento degli organismi di base, di zona, confederali, di stampa, di studio e documentazione nonché degli organismi unitari e di coordinamento sono fissati dalla Confederazione.
I regolamenti e gli statuti per il funzionamento degli organismi di Sindacato e di Federazione sono fissati dalle specifiche organizzazioni interessate nello spirito del presente Statuto.

Art. 6

Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante che si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta e firmata dalla maggioranza del Consiglio Confederale o da 1/3 degli iscritti con precise motivazioni.
Ogni Federazione ha facoltà di organizzare il proprio Congresso secondo le modalità ed i criteri fissati dai rispettivi Statuti.

Art. 7

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle rispettive Organizzazioni di categoria, territoriale e dei singoli posti di lavoro, giuste le norme dei regolamenti congressuali e pre-congressuali.

Ai fini della partecipazione alle assemblee pre-congressuali (elettorato attivo e passivo) vale l’iscrizione avvenuta nei termini precisati dalle modalità di svolgimento delle operazioni congressuali e pre-congressuali, fissate dal Consiglio Confederale all’art.8 – secondo comma – dello Statuto.

In caso di parità di voti, viene data la precedenza al delegato con maggiore anzianità di iscrizione laddove questa sia documentabile con certezza, ed in caso diverso o a parità di anzianità d’iscrizione, si procede al sorteggio.

Questo criterio vale per ogni altra elezione interna all’Organizzazione.

Partecipano di diritto al Congresso gli iscritti, i membri uscenti dei vari Organi Confederali (Consiglio Confederale, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri), nonché i Segretari zonali ed i Segretari di categoria e di Federazione.

Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto a tutti gli iscritti mentre ai soli delegati è riservato il diritto di elettorato attivo.

Art. 8

L’ordine del giorno, la data e il luogo del Congresso Confederale vengono fissati dal Consiglio Confederale su proposta della Segreteria, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Confederale fissa altresì di volta in volta le modalità di svolgimento delle operazioni pre-congressuali, ivi compresi i criteri di determinazione del numero dei delegati, che deve essere comunque proporzionato agli iscritti ed agli effettivi di ciascuna Federazione o struttura di base.

Nel fissare le modalità di svolgimento delle operazioni congressuali e pre-congressuali il Consiglio Confederale fissa anche il numero delle preferenze da esprimere nella elezione del Consiglio Confederale. In ogni caso queste non possono superare i due terzi (2/3) degli eleggibili. Tale procedura sarà estesa, quando il numero degli iscritti lo rende applicabile, alla elezione dei delegati al Congresso.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentanti della maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione è valido con la rappresentanza di ¼ degli iscritti.

Lo stesso criterio si applica ai pre-congressi.

E’ aperto dal Segretario uscente e procede alle elezioni delle cariche congressuali prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno.

Art. 9

Sono compiti del Congresso:

– deliberare sull’indirizzo politico-sindacale ed organizzativo che deve seguire l’Organizzazione;
– nominare, mediante votazione segreta e tramite schede, il Consiglio Confederale;
– nominare, anche con votazione palese, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale, secondo le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli;
– deliberare sulle modifiche del presente Statuto.

Le decisioni del Congresso, adottate a maggioranza semplice ove lo Statuto non disponga diversamente, sono vincolanti per tutta l’Organizzazione Confederale e per tutti gli iscritti.

Art. 10

L’Assemblea Generale dei Quadri di Base è costituita dai rappresentanti sindacali eletti sui posti di lavoro a norma dei regolamenti congressuali e Contrattuali proporzionalmente al numero degli iscritti.

L’Assemblea Generale dei Quadri di Base è convocata dalla Segreteria Confederale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei Quadri ne faccia richiesta.

Ha poteri deliberativi in materia di indirizzi e di scelte generali del Sindacato sia contrattuali che di riforma. Ha competenza consultiva e di verifica dell’operato degli organismi.

Si articola in Assemblea dei Quadri delle singole Federazioni per gli aspetti che interessano le Federazioni stesse ed in Assemblea Generale per gli aspetti di politica generale.

Il regolamento di funzionamento dell’organo sarà predisposto dal Consiglio Confederale sulla base dei sopra esposti principi e delle seguenti indicazioni di massima: rappresentatività, formalità di convocazione, presidenza affidata alla Segreteria, priorità del livello unitario, qualora questo non contrasti con le indicazioni delle assemblee confederali, impegno per i partecipanti di portare all’assemblea le indicazioni della propria base rappresentata.

Art. 11

Il Consiglio Confederale, composto di 21 membri, è l’organo di Direzione della Confederazione nel periodo intercorrente fra un Congresso e quello successivo. E’ responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l’applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Confederale e all’Assemblea dei Quadri. Ne fanno parte di diritto, con voto deliberativo, i Segretari di Federazione non direttamente eletti; in questo caso il numero dei componenti viene aumentato di conseguenza.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e le sedute sono valide quando almeno la metà dei membri più uno sia presente.

Il Consiglio Confederale si riunisce periodicamente ed ogni qualvolta la Segreteria o un terzo dei suoi componenti lo ritenga opportuno.

Sono suoi compiti specifici:
– definire gli indirizzi dell’attività sindacale ed organizzativa della Confederazione sulla base delle deliberazioni del Congresso e dell’assemblea dei rappresentanti per le materie di sua competenza;
– nominare la Segreteria Confederale;
– convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del triennio e in caso di necessità in sessione straordinaria sulla base delle norme di cui all’art. 6 fissandone le modalità di svolgimento;
– approvare i bilanci ed i rendiconti amministrativi;
deliberare la partecipazione della Confederazione ad organismi ed enti le cui  siano compatibili con le finalità della Confederazione.
– proporre l’ammontare della quota di servizio da inserire nei contratti di lavoro;
– fissare le quote e le modalità di adesione alla Confederazione.

Art. 12

Il Consiglio Confederale è normalmente convocato dalla Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri dal Segretario Generale.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno dei membri eletti esso sarà sostituito da colui che in sede di Congresso ha ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il mandato di consigliere confederale decade dopo 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Confederale, entro 60 giorni dal Congresso, approverà apposito Regolamento per tutto ciò che riguarda le convocazioni, il suo funzionamento, la pubblicità delle deliberazioni e quant’altro riterrà opportuno.

Art. 13

La Segreteria  è l’organo esecutivo e di direzione della CDLS. Essa provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio Confederale, assicura la direzione quotidiana dell’attività confederale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, demandando al Consiglio Confederale quelle di maggiore importanza per la vita dell’Organizzazione; provvede al funzionamento di tutti i servizi confederali, nominando anche commissioni di studio per l’approfondimento dei problemi del lavoro; predispone la relazione della Confederazione e il bilancio da sottoporre al Consiglio Confederale; ha il compito di comminare in prima istanza le sanzioni disciplinari secondo le modalità di cui all’art.19.

La Segreteria si compone di un Segretario Generale, di uno o più Segretari Aggiunti, di un Segretario Amministrativo e di un numero di membri per un totale di componenti non superiore a sette (7) compreso il Direttore dell’Organo Ufficiale della Confederazione, responsabile della informazione.

La Segreteria Generale può essere assunta anche collegialmente.

Tutti i membri vengono eletti dal Consiglio Confederale a maggioranza semplice. Funziona Collegialmente e si riunisce in via normale una volta ogni due settimane. Le decisioni sono prese a maggioranza.
Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta la Confederazione di fronte a terzi e in giudizio. Può demandare tali facoltà a persone di sua fiducia nell’ambito della Segreteria.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri, oltre ad esplicare le funzioni di commissione disciplinare di prima o seconda istanza secondo le modalità di cui all’art.19, ha il compito di esaminare le controversie insorte in merito all’applicazione ed all’interpretazione del presente Statuto. Nel suo seno nomina il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità nelle decisioni.

Le decisioni vengono adottate, previa inchiesta e sentite le parti in causa, con lodo scritto notificato alla Segreteria Confederale.

I Membri del Collegio possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Confederale.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Confederale fra gli iscritti che non rivestano cariche direttive ed esecutive.

In caso di dimissioni, per qualsiasi motivo, dal Collegio dei Probiviri, il sostituto viene designato, pro tempore (fino alla scadenza naturale del mandato congressuale), dal Consiglio Confederale.

Art. 15

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dal Congresso Confederale, di comprovata e notoria esperienza in materia contabile ed amministrativa ed iscritti al Collegio dei Ragionieri/Commercialisti e/o all’ordine dei Dottori Commercialisti e può essere nominato anche tra gli iscritti purché non rivestano cariche esecutive e direttive.

Ha il compito di controllare l’andamento amministrativo e la regolarità di tutte le spese proponendo alla Segreteria, tramite il Segretario Amministrativo, i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Confederale, con voto consultivo.

Il Collegio redige annualmente una relazione finanziaria ed una sul proprio operato, da sottoporre al Consiglio Confederale che ne cura la diffusione fra gli iscritti.

In caso di dimissioni, per qualsiasi motivo, di un membro dal Collegio Sindacale, il sostituto viene nominato, pro tempore (fino alla scadenza naturale del mandato congressuale), dal Consiglio Confederale.

Art. 16

I membri della Segreteria, del Consiglio Confederale, del Collegio dei Probiviri, il Direttore dell’Organo Ufficiale e chiunque operi a pieno tempo alle dipendenze della Confederazione non possono assumere incarichi di Capitano Reggente e di membro del Congresso di Stato, né far parte degli organi direttivi dei partiti politici (Direzione e Segreteria), né svolgere funzioni direttive che comportino responsabilità di contrattazione delle condizioni di lavoro.

Gli stessi incarichi sono inoltre incompatibili con il mandato di membri del Consiglio Grande e Generale.

L’incompatibilità fra queste cariche opera fin dal momento della candidatura alla carica stessa.

Tali incompatibilità sono estese alle Segreterie di Federazione e si applicano, oltre che per le cariche politiche e pubbliche di cui sopra, anche per funzionari che operano a tempo pieno alle dipendenze di un partito politico e per coloro che ricoprono la carica di Capitano di Castello o di Segretario di una Giunta di Castello.

Il Segretario Generale, i componenti la Segreteria Confederale ed i Segretari di Federazione non potranno superare tre mandati consecutivi con lo stesso incarico, con decorrenza dalle nomine effettuate a seguito del 13° Congresso Confederale.

Art. 17

Le entrate della Confederazione sono rappresentate dalle quote di servizio, stabilite nei contratti collettivi di lavoro, dalle quote associative fissate dal Consiglio Confederale, dalla sottoscrizione o da altri finanziamenti compatibili con i compiti della Confederazione.

L’iscritto alla CDLS che darà disdetta del versamento della quota di servizio decadrà dall’iscrizione.

Rapporti economici-contributivi particolari potranno essere istituiti con le Federazioni che abbiano raggiunto il necessario livello di autonomia organizzativa.

Art. 18

Ogni proposta di revisione dello Statuto deve essere sottoposta al Consiglio Confederale almeno 20 giorni prima della data del Congresso.

Lo Statuto Confederale può essere modificato solo dal Congresso a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti, il cui numero non può comunque essere inferiore alla metà dei delegati eletti.

Art. 19

Sanzioni Disciplinari

L’iscritto alla CDLS, resosi colpevole di violazione del presente Statuto, incorre, in relazione alla gravità degli addebiti, nelle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) censura con diffida;
c) sospensione fino ad un anno con o senza deferimento al Collegio dei Probiviri;
d) destituzione da eventuali cariche;
e) radiazione.

Non possono essere adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di un iscritto senza che gli siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti, senza che sia stato chiamato a difendersi e comunque non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla contestazione.

Le sanzioni di cui ai commi a) e b) sono direttamente comminate dalla Segreteria Confederale, che decide a maggioranza e può anche disporre il contemporaneo deferimento al Collegio dei Probiviri.

La sospensione fino ad un anno con o senza deferimento al Collegio dei Probiviri è deliberata dal Consiglio Confederale che decide a maggioranza, mentre la Segreteria Confederale ha facoltà di procedere alla sola sospensione cautelativa nei casi di particolare gravità.

Le sanzioni di cui ai commi d) e e) possono essere comminate solo dal Collegio dei Probiviri, il cui lodo è inappellabile.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Segreteria Confederale o dal Consiglio Confederale è ammesso appello, entro 30 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri.

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