Riforma blindata
Pensioni: tutti gli articoli di legge approvati in commissione. Il giudizio della CDLS.
San Marino, 11 ottobre 2005
“Sulla riforma delle pensioni il governo ha preferito tirare diritto”. Il vice segretario CDLS, Luca Montanari, commenta così il via libera della commissione consiliare alla legge previdenziale.
In extremis il governo ha modificato la proposta di legge introducendo un nuovo calcolo delle pensioni che ammorbidiscono l’impatto della riforma, ma senza accogliere tutte le proposte avanzate dalla CDLS in seguito alla assemblee con i lavoratori. Proposta di legge che poi è stata votata nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre in commissione consiliare.
“La nuova stesura della riforma – afferma Montanari – a questo punto è praticamente blindata e quindi non più negoziabile con il sindacato”
“Un supplemento di discussione – continua il vice segretario CDLS – era invece necessario per eliminare alcuni squilibri legislativi, a partire da un diverso trattamento per le donne, che purtroppo restano penalizzate da questa riforma. La mancata differenziazione dell’età pensionabile tra uomini e donne conferma il paradosso che la maggioranza dei lavoratori maschi andrà in pensione a 60 anni di età con 40 di versamenti, mentre la maggioranza delle donne, entrate nel mondo del lavoro in ritardo, cioè a cavallo degli anni ’70-80 in coincidenza con l’espansione dell’industria sammarinese, si vedono costrette a lavorare fino a 65 anni, oppure accedere ad una pensione pesantemente ridotta”.
“Altro punto critico di cui non si è tenuto conto,- insiste Montanari – è l’assenza di tutele dei lavoratori che in età avanzata rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di licenziamenti, o di non idoneità fisica in base alla legge 31/90. Non saranno casi isolati questi, dato che già oggi a 58 anni difficilmente si riesce a trovare occasioni di rioccupazione nel settore privato”.
In conclusione, il vice segretario della CDLS esprime “forte rammarico per il mancato accoglimento nella legge di questi aspetti che incidono profondamente sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Il governo ha invece preferito tirare diritto, sottovalutando le ripercussioni che in un immediato futuro graveranno sul nostro Stato Sociale”.
Ecco il testo integrale della legge previdenziale approvata in commissione consiliare lunedì 10 ottobre
LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
Articolo 1
Principi
1. La presente legge riforma il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela e l’esercizio dei diritti-doveri previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 13 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 – Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento Sammarinese – , con l’obiettivo di assicurare le tutele previdenziali alla comunità sammarinese, di salvaguardarne gli interessi generali, tenendo conto della sostenibilità economica e dei valori di solidarietà che ispirano il sistema di sicurezza sociale della Repubblica.
2. Ai fini della attuazione di quanto previsto al comma 1, la presente legge indica le parti di disciplina di immediata applicazione e quelle da attuare con apposite leggi che il Congresso di Stato è tenuto a presentare, proponendone il testo, al Consiglio Grande e Generale.
Articolo 2
Adeguamento dei parametri relativi alla età pensionabile e ai requisiti contributivi per i lavoratori pubblici e privati
1. Allo scopo di garantire, in base alle disposizioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento Sammarinese, trattamenti pensionistici in linea con gli andamenti economici e demografici del sistema previdenziale e di assicurare una sostenibilità di lungo periodo del sistema, si rende necessario un ripristino di una situazione di uguaglianza per tutti i destinatari del sistema previdenziale sammarinese.
Pertanto,a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si dispone:
a)l’innalzamento graduale dell’età pensionabile fino a 65 anni di età attraverso l’estensione della previsione di cui alla lettera A) dell’articolo 12 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, così come modificato dall’articolo 1 della Legge 20 novembre 2001 n. 118, anche nei confronti dei lavoratori già in attività al 31 dicembre 2001, sulla base del seguente meccanismo:
– fino al 31 dicembre 2007 con un’età anagrafica di anni 60.
– dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 con una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 con una età anagrafica di anni 61.
– dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 con una età anagrafica di anni 62.
– dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con una età anagrafica di anni 62 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con una età anagrafica di anni 63.
– dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 con una età anagrafica di anni 63 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 con una età anagrafica di anni 64.
– dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con una età anagrafica di anni 64 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2017 con una età anagrafica di anni 65.
b)il comma 1 dell’articolo 82 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 è sostituito dal seguente: “Il collocamento a riposo avviene ordinariamente al compimento del 65° anno di età. L’innalzamento graduale del requisito anagrafico dianzi indicato avviene sulla base del seguente meccanismo:
– fino al 31 dicembre 2007 con un’età anagrafica di anni 60.
– dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 con una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 con una età anagrafica di anni 61.
– dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 con una età anagrafica di anni 62.
– dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con una età anagrafica di anni 62 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con una età anagrafica di anni 63.
– dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 con una età anagrafica di anni 63 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 con una età anagrafica di anni 64.
– dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con una età anagrafica di anni 64 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2017 con una età anagrafica di anni 65.
c)l’articolo 2 della Legge 17 giugno 1974 n. 41, il primo e secondo comma dell’articolo 20 della Legge 12 novembre 1987 n .131, il primo e il secondo comma dell’articolo 24 della Legge 13 novembre 1987 n. 132, sono sostituiti dal seguente: “Il collocamento a riposo avviene ordinariamente al compimento del 65° anno di età. L’innalzamento graduale del requisito anagrafico dianzi indicato avviene sulla base del seguente meccanismo, salva possibilità di permanere in servizio:
– dal 1 gennaio 2006 al 31 agosto 2006 con un’età anagrafica di anni 53 e 6 mesi.
– dal 1 settembre 2006 al 30 aprile 2007 con una età anagrafica di anni 54.
– dal 1 maggio 2007 al 31 dicembre 2007 con una età anagrafica di anni 54 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2008 con una età anagrafica di anni 55.
– dal 1 settembre 2008 al 30 aprile 2009 con una età anagrafica di anni 55 e 6 mesi.
– dal 1 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 con una età anagrafica di anni 56.
– dal 1 gennaio 2010 al 31 agosto 2010 con una età anagrafica di anni 56 e 6 mesi.
– dal 1 settembre 2010 al 30 aprile 2011 con una età anagrafica di anni 57.
– dal 1 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 con una età anagrafica di anni 57 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2012 al 31 agosto 2012 con una età anagrafica di anni 58.
– dal 1 settembre 2012 al 30 aprile 2013 con una età anagrafica di anni 58 e 6 mesi.
– dal 1 maggio 2013 al 31 dicembre 2013 con una età anagrafica di anni 59.
– dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2014 con una età anagrafica di anni 59 e 6 mesi.
– dal 1 settembre 2014 al 30 aprile 2015 con una età anagrafica di anni 60.
– dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 con una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2016 con una età anagrafica di anni 61.
– dal 1 settembre 2016 al 30 aprile 2017 con una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi.
– dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2017 con una età anagrafica di anni 62.
– dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018 con una età anagrafica di anni 62 e 6 mesi.
– dal 1 settembre 2018 al 30 aprile 2019 con una età anagrafica di anni 63.
– dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 con una età anagrafica di anni 63 e 6 mesi.
– dal 1 gennaio 2020 al 31 agosto 2020 con una età anagrafica di anni 64.
– dal 1 settembre 2020 al 30 aprile 2021 con una età anagrafica di anni 64 e 6 mesi.
– dal 1 maggio 2021 con una età anagrafica di anni 65.
2. I requisiti richiesti al secondo comma dell’articolo 82 della legge 22 dicembre 1972 n. 41 per il collocamento a riposo anticipato, fermo restando il conteggio relativo alla liquidazione della pensione, sono così modificati:
-fino al 31 dicembre 2007 35 anni di servizio e almeno 56 anni di età anagrafica;
-dal 1 gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008 35 anni e 6 mesi di servizio e almeno 56 anni e 6 mesi di età anagrafica;
-dal 1 ottobre 2008 e fino al 30 giugno 2009 36 anni di servizio e almeno 57 anni di età anagrafica;
-dal 1 luglio 2009 e fino al 31 marzo 2010 36 anni e 6 mesi di servizio e almeno 57 anni e 6 mesi di età anagrafica;
-dal 1 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010 37 anni di servizio e almeno 58 anni di età anagrafica;
-dal 1 gennaio 2011 e fino al 30 settembre 2011 37 anni e 6 mesi di servizio e almeno 58 anni e 6 mesi di età anagrafica;
-dal 1 ottobre 2011 e fino al 30 giugno 2012 38 anni di servizio e almeno 59 anni di età anagrafica;
-dal 1 luglio 2012 e fino al 31 marzo 2013 38 anni e 6 mesi di servizio e almeno 59 anni e 6 mesi di età anagrafica;
-dal 1 aprile 2013 e fino al 31 dicembre 2013 39 anni di servizio e almeno 60 anni di età anagrafica;
-dal 1 gennaio 2014 40 anni di servizio e almeno 60 anni di età anagrafica.
3. Le superiori disposizioni, ai fini della maturazione del requisito anagrafico e contributivo, si considerano soddisfatte nel mese in cui detto requisito viene raggiunto.
Articolo 3
Modifica della misura delle prestazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione al 2% applicato al 50% del tetto retributivo utile ai fini pensionistici, di cui al decreto n. 19 del 2 febbraio 2005 e successive modificazioni, ed al 1,5% sull’importo eccedente e comunque fino al tetto retributivo.
2. La retribuzione o reddito medio mensile sono determinati come segue:
a) per i lavoratori dipendenti si procede alla somma delle retribuzioni annuali registrate nelle posizioni assicurative per gli ultimi 10 anni solari precedenti il pensionamento, dopo aver rivalutato le stesse in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all’ultima retribuzione mensile dei singoli percipienti;
a-bis) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti si procede alla somma dei redditi annuali registrati nelle posizioni assicurative per gli ultimi 15 anni solari precedenti il pensionamento, dopo aver rivalutato gli stessi in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita tra l’anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all’ultimo reddito annuo dei singoli percipienti;
b) divisione della somma sub a) per il numero dei contributi giornalieri utili accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
b-bis) divisione della somma sub a-bis) per il numero dei contributi giornalieri utili accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
c) moltiplicazione del risultato sub b) ovvero sub b-bis) per 16,615.
3. Al momento del pensionamento, ai soggetti assicurati iscritti al fondo pensione obbligatoria, che al 31/12/2005 hanno accreditate almeno 216 giornate di contribuzione, viene riconosciuto, se più favorevole rispetto a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, il seguente calcolo della misura della prestazione pensionistica:
a) determinazione di un pro rata calcolato sulla base delle contribuzioni accreditate al 31/12/2005 con i criteri stabiliti dall’art. 32 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche, ad eccezione del moltiplicatore previsto e pari a 18 che diventa:
– 17,5, se la pensione ha decorrenza nell’anno 2006;
– 17, se la pensione ha decorrenza nell’anno 2007;
– 16,615, se la pensione decorre dall’anno 2008 e successivi.
b) determinazione di un ulteriore pro rata, per le contribuzioni maturate successivamente al 1 gennaio 2006, sulla base delle norme stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel caso vi siano almeno 216 giornate accreditate. In caso negativo tutte le contribuzioni verranno calcolate sulla base del superiore punto a).
c) la somma dei due pro rata costituisce l’importo complessivo della pensione maturata dal soggetto.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 5 anni, il tetto retributivo di cui al decreto del 2 febbraio 2005 n. 19 rimane fissato nella misura attualmente vigente.
Articolo 4
Modifica delle aliquote contributive
1. L’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati, di cui al secondo comma dell’art. 5 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, modificato dall’articolo 16 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156, è incrementata del 6% secondo le seguenti modalità:
– dal 1 gennaio 2006, nella misura del 2% di cui l’1% a carico dei datori di lavoro e l’1% dei lavoratori.
– dal 1 gennaio 2007, nella misura del 2% di cui l’1% a carico dei datori di lavoro e l’1% dei lavoratori.
– dal 1 gennaio 2008, nella misura del 1% a carico dei datori di lavoro.
– dal 1 gennaio 2009, nella misura del 1% a carico dei datori di lavoro.
2. Dall’entrata in vigore della presente legge il contributo per la cassa compensazione assegni familiari, di cui all’articolo 10 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156, è diminuito del 1,8% e nella stessa misura viene incrementata la percentuale del contributo fondo pensioni per i lavoratori subordinati.
3. Con riferimento ai lavoratori autonomi l’incremento dell’aliquota contributiva è determinato in relazione alla misura dello squilibrio del fondo pensione di appartenenza.
Dall’entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo di cui all’articolo 46 della Legge 18 dicembre 2003 n.165, è stabilito nella misura di € 18.000.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 l’aliquota contributiva per i Fondi Pensioni Imprenditori, Liberi Professionisti e Agenti, Rappresentanti e Mediatori è determinata nella misura del 11% (undicipercento); dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva per i Fondi Pensioni Imprenditori, Liberi Professionisti e Agenti, Rappresentanti e Mediatori è determinata nella misura del 12% (dodicipercento); dal 1° gennaio 2008 l’aliquota contributiva per i Fondi Pensioni Imprenditori, Liberi Professionisti e Agenti, Rappresentanti e Mediatori è determinata nella misura del 13% (tredicipercento).
4. L’ammontare dello squilibrio verrà accertato in una apposita legge che il Congresso di Stato è obbligato a presentare, proponendone il testo, al Consiglio Grande e Generale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale legge dovranno essere disciplinate le modalità di accertamento della base imponibile contributiva.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge viene abolito il trasferimento al Fondo Comune di Riserva di Rischio di cui al punto 3) dell’articolo 90 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.
Il saldo del Fondo Comune di Riserva di Rischio al 31 dicembre 2005, ivi compreso il trasferimento delle risultanze dell’esercizio finanziario 2005, è mantenuto quale posta patrimoniale dell’Istituto Sicurezza Sociale, con le finalità di cui al 2° comma del medesimo articolo 90 e all’articolo 45 della Legge 18 dicembre 2003 n.165. In ogni esercizio successivo il saldo del Fondo di cui sopra sarà incrementato per effetto dei rendimenti derivanti dall’investimento della somma accantonata.
Articolo 5
Perequazione delle pensioni
1. L’articolo 3 della Legge n. 38 del 25 febbraio 1998 è abrogato. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni ordinarie sono rivalutati in base all’indice del prezzo al consumo registrato nell’anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall’Ufficio Programmazione Economica.
2. Per il periodo di vigenza del disposto previsto al comma 4 dell’art. 3, la percentuale di rivalutazione annuale è così definita:
– se l’importo mensile di pensione è pari o inferiore a € 1.400,00 la percentuale è pari al 100%;
– se l’importo mensile di pensione è compreso fra € 1.400,01 e € 1.700,00 la percentuale è pari al 87,5%;
– se l’importo mensile di pensione è compreso fra € 1.700,01 e € 2.000,00 la percentuale è pari al 75%;
– se l’importo mensile di pensione è compreso fra € 2.000,01 e € 2.300,00 la percentuale è pari al 62,5%;
– se l’importo mensile di pensione è compreso fra € 2.300,01 e € 2.600,00 la percentuale è pari al 50%;
– se l’importo mensile di pensione è oltre € 2.600,00 la percentuale è pari al 37,5%.
Articolo 6
Requisiti anagrafici e contributivi
1. La disciplina contemplata nell’articolo 2 e nell’articolo 3 va correlata alle seguenti regole in materia di requisiti anagrafici e contributivi.
2. Il numero minimo di anni di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia stabilito dall’articolo 12 punto b) delle lettere A) e B) della Legge n. 15 del 11 febbraio 1983 è elevato ad anni 20, pari a n. 4.320 contributi giornalieri.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto assicurato che ha maturato i 15 anni di contribuzione acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia alle decorrenze specificate negli articoli 2 e 3 precedenti. Per il soggetto assicurato che all’entrata in vigore della presente legge non ha maturato i 15 anni di contribuzione ed ha compiuto 58 anni di età sono richiesti ai fini della pensione di vecchiaia 16 anni di contribuzione. Per il soggetto assicurato che all’entrata in vigore della presente legge non ha maturato i 15 anni di contribuzione ed ha compiuto 57 anni di età sono richiesti ai fini della pensione di vecchiaia 17 anni di contribuzione. Per il soggetto assicurato che all’entrata in vigore della presente legge non ha maturato i 15 anni di contribuzione ed ha compiuto 56 anni di età sono richiesti ai fini della pensione di vecchiaia 18 anni di contribuzione. Per il soggetto assicurato che all’entrata in vigore della presente legge non ha maturato i 15 anni di contribuzione ed ha compiuto 55 anni di età sono richiesti ai fini della pensione di vecchiaia 19 anni di contribuzione.
4. I soggetti assicurati, ad esclusione dei lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1 della Legge n.15 del 1983, che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni maturano il diritto alla prestazione pensionistica indipendentemente dai requisiti previsti all’articolo 2 della presente legge.
Articolo 7
Disincentivi e Incentivi
1. Qualora il soggetto assicurato, ad esclusione dei lavoratori di cui all’articolo 1, lettera a) e d) della Legge n. 15 dell’11 febbraio 1983, fermo restando il requisito anagrafico dei 60 anni di età, con un requisito contributivo pari o superiore a 35 anni, ma inferiore a 40 anni, decida di accedere al trattamento pensionistico, la misura di quest’ultimo verrà ridotta del 4%, per ogni anno di contribuzione mancante al raggiungimento del requisito contributivo previsto al comma 4 dell’articolo precedente e comunque per un periodo non superiore a quello mancante per il raggiungimento del 65° anno di età ed in proporzione per ogni singola frazione di anno.
2. Ai lavoratori subordinati che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo i termini previsti dal comma 4. dell’articolo precedente e che decidano di permanere in servizio, l’aliquota contributiva complessiva destinata al fondo pensioni, dietro richiesta, viene erogata in busta paga al lavoratore nella misura dell’80% e il rimanente 20% viene attribuito al fondo pensioni.
In tali casi la pensione, quando viene richiesta, è calcolata prendendo come base i redditi degli ultimi 10 anni solari anteriori alla richiesta di incentivo di cui sopra, rivalutati in base alle variazioni dell’indice annuo del costo della vita tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente la decorrenza della pensione.
2bis. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 4. del precedente articolo, che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo il medesimo comma e che decidono di permanere in servizio, l’aliquota contributiva destinata al fondo pensioni, dietro richiesta, è diminuita nella misura dell’80%.
In tali casi la pensione, quando viene richiesta, è calcolata prendendo come base i redditi degli anni antecedenti alla richiesta di riduzione del contributo, rivalutati in base alle variazioni dell’indice annuo del costo della vita tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente la decorrenza della pensione.
3. L’importo dell’incentivo di cui al comma 2. così determinato non è soggetto all’Imposta Generale sui Redditi.
4. Il lavoratore nelle condizioni di cui ai commi secondo e secondo bis del presente articolo ha diritto ad ottenere dall’ISS la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica. Resta fermo che la prestazione pensionistica che sarà liquidata al lavoratore che abbia usufruito dell’incentivo di cui al periodo precedente sarà pari a quella che sarebbe spettata allo stesso alla data della certificazione del diritto, integrata dalle rivalutazioni perequative intercorse.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge l’incentivo di cui all’articolo 22 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 è applicato sulla base del combinato disposto dei precedenti articoli 2 e 6.
6. Dall’entrata in vigore della presente legge viene abrogato il punto b) dell’articolo 17 della Legge n. 156 del 1990, ad esclusione dei soggetti assicurati che hanno, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, già ottenuto il diritto ad usufruire del disposto normativo che si abroga.
Articolo 8
Adeguamenti al minimo
1. Il secondo comma dell’articolo 52 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 viene così modificato:
“L’integrazione al trattamento minimo deve essere richiesta dall’assicurato il quale dovrà dichiarare di non usufruire di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica o di Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, per un importo complessivo annuo pari o superiore ad euro 1.200,00. Tale importo è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all’art. 5 della presente Legge.
In presenza di redditi annui superiori a Euro 1.200,00, nel caso gli stessi, sommati all’importo di pensione annua a calcolo maturata, non superino l’importo del trattamento minimo rapportato ad anno, è riconosciuta al pensionato l’erogazione della differenza fino alla concorrenza dell’importo del trattamento minimo.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai pensionati ai quali l’Istituto per la Sicurezza Sociale eroga l’integrazione al trattamento minimo. Agli stessi è comunque conservato, in presenza di altri redditi determinati con i criteri sopra elencati, il diritto al percepimento dell’importo corrisposto al 31 dicembre 2005 fino a quando la rivalutazione annua dell’importo a calcolo della pensione, effettuata in base ai disposti dell’articolo 5 della presente legge non determini il superamento dell’importo stesso.
Ai fini dei controlli di cui al presente comma l’Istituto per la Sicurezza Sociale può accedere ai dati dei redditi delle persone fisiche dell’Ufficio Tributario.”
Articolo 9
Fondo di perequazione previdenziale
Nell’ambito dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2006/2010, sarà previsto un apposito stanziamento di bilancio, le cui risorse sono destinate al sostegno della costituenda Previdenza Complementare nei confronti dei giovani che entrano a far parte del sistema previdenziale, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Per gli scopi di cui sopra è istituito il Fondo di Perequazione Previdenziale, il cui statuto sarà disposto con Decreto Reggenziale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge.
Il Fondo ha lo scopo di assegnare quote di contribuzione agli assicurati dei fondi pensione per il trattamento pensionistico complementare.
Apposita disposizione legislativa, tramite Decreto Reggenziale, definirà criteri e modalità di assegnazione ai singoli assicurati, previo confronto con le parti sociali.
.
Articolo 10
Consiglio per la Previdenza
1. L’art. 25 della legge 30 novembre 2004, n. 165, rubricato “Funzioni del Consiglio per la Previdenza”, è così sostituito:
“ Il Consiglio per la Previdenza svolge le funzioni di gestione della previdenza, e dei relativi fondi, compreso l’esame dei ricorsi, già assegnate dalle norme vigenti al Consiglio di Amministrazione dell’I.S.S.
Svolge inoltre funzioni consultive nei confronti del Congresso di Stato sugli strumenti di pianificazione previdenziale e sugli atti fondamentali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Al Consiglio è richiesto, dal Congresso di Stato, di esprimere parere obbligatorio, sui seguenti atti:
• Budget dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per la parte di relativa competenza;
• Piano degli investimenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di relativa competenza.
Sono, altresì, attribuiti al Consiglio compiti di valutazione e di monitoraggio delle dinamiche della spesa previdenziale e degli effetti della riforma del sistema previdenziale pubblico. In tale direzione predispone, almeno ogni biennio, una relazione in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti il sistema pensionistico pubblico, al fine di monitorarne la sostenibilità finanziaria.
Il Segretario di Stato competente per la Previdenza o suo delegato interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio”.
Articolo 11
Norme transitorie
1. Per gli assicurati che maturano i requisiti di cui all’articolo 12 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 entro il 31 dicembre 2005 ed intendono proseguire l’attività lavorativa oltre a tale data, il calcolo dell’importo della pensione erogabile sarà effettuato sulla base delle norme contenute nell’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i lavoratori che negli anni 2006, 2007, 2008, maturano i requisiti per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ed intendono proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa, qualora la data di cessazione dell’attività stessa e la pensione decorrano in anni successivi, il calcolo dell’importo della pensione erogabile verrà effettuato sulla base delle norme stabilite dalla presente legge per il periodo nel quale sia maturato il requisito dell’età anagrafica e contributiva.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, si applicano altresì agli assicurati che rientrano nei disposti di cui alla lettera c) del comma 1. e del comma 2. dell’articolo 2 della presente legge.
4. Tuttavia per i casi di cui ai commi che precedono è fatta salva l’applicazione del disposto di cui all’articolo 7 della presente legge.
Articolo 12
Testo unico
Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema previdenziale vigente il Consiglio Grande e Generale provvederà ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti nonché a coordinare la disciplina del sistema di previdenza complementare con il complessivo assetto previdenziale.
Nel testo unico, previa negoziazione con le parti sociali, saranno previsti:
– le forme di copertura previdenziale per i rapporti di lavoro atipici e rapporti di lavoro discontinui;
– i contributi figurativi;
– le pensioni minime;
– le prestazioni lavorative delle persone anziane;
– i contributi facoltativi;
– l’istituto del riscatto di periodi di non lavoro;
– revisione della Legge n. 38 del 20 marzo 1997;
– i criteri del diritto alla pensione dei superstiti;
– riconoscimento dello status di convivenza more uxorio, adeguatamente certificato;
– i criteri di determinazione in caso di carriere contributive miste;
– la definizione del contributo dello stato erogato ai fondi pensione;
– l’istituzione di un contributo improntato all’equità tra i pensionati e gli assicurati;
– revisione dei criteri per il percepimento della pensione sociale.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo 1
Il sistema di previdenza complementare
1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato si impegna a presentare, proponendone il testo, e comunque, previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, al Consiglio Grande e Generale, una apposita legge per la costituzione, mediante contratti collettivi di lavoro subordinato o accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, di uno o più fondi pensione per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) previsione di un sistema di previdenza complementare per l’erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare adeguati tassi di sostituzione;
2) l’adozione del sistema di capitalizzazione e conseguente correlazione tra contributi versati e prestazioni pensionistiche complementari;
3) la costituzione, per ogni categoria di lavoratori, di un fondo di previdenza complementare, prevedendo la possibilità per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti di creare fondi di previdenza complementare corrispondenti alle specializzazioni presenti in tali categorie;
4) il principio per cui l’adesione al sistema di previdenza complementare è obbligatoria, sia pure in misura limitata così come previsto al punto 7. Con norma transitoria verranno individuate le categorie di lavoratori che, in presenza di determinate anzianità anagrafiche e contributive, saranno esentati dall’obbligo di adesione al sistema di previdenza complementare;
5) la contribuzione è predefinita al momento di costituzione del fondo pensione. La contribuzione al fondo pensione dei lavoratori subordinati dovrà essere ripartita in modo eguale tra datori di lavoro e lavoratori;
6) la misura della contribuzione obbligatoria e le basi di calcolo della medesima vengono definite dai contratti collettivi di lavoro subordinato e dagli accordi tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi e i rappresentanti dei liberi professionisti;
7) la misura della contribuzione obbligatoria dovrà essere definita tenendo conto delle specificità delle diverse categorie di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti e, comunque, tenendo conto delle problematiche gestionali dei fondi pensione delle categorie dianzi indicate presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale, considerando altresì i livelli previdenziali garantiti dalle rispettive gestioni di appartenenza. In ogni caso, per i lavoratori dipendenti la contribuzione obbligatoria non può superare la percentuale dell’ 8,33% della retribuzione annua, con le modalità di cui al punto 5;
8) adozione di regimi fiscali che tutelino e favoriscano le forme di previdenza complementare collettive rispetto alle forme di previdenza complementare individuali;
9) le risorse dei fondi di previdenza complementare verranno investite nei mercati finanziari e l’entità delle prestazioni dipenderà dal risultato dell’investimento realizzato dai gestori finanziari e/o assicurativi, anche se la disciplina relativa alle modalità di gestione dei contributi dovrà necessariamente garantire l’integrità del capitale affidato dal fondo pensione al gestore. In ogni caso vi sarà una garanzia dello Stato in caso di inadempimento totale o parziale degli impegni assunti dal gestore;
10) previsione di un’apposita disciplina del sistema di gestione finanziaria prevedendo le tipologie dei gestori abilitati e delle gestioni convenzionate che saranno affidate a gestori finanziari ed assicurativi sammarinesi, prevedendo la possibilità di conferire deleghe di gestione a gestori finanziari ed assicurativi non sammarinesi. Il fondo pensione, una volta espletata la gara per la scelta del gestore, dovrà predisporre un apposito piano di investimento, riguardante l’asset allocation ed i criteri di diversificazione del rischio, da sottoporre, in via preventiva, al vaglio dell’I.S.S.;
11) le risorse dei fondi pensione dovranno essere depositate presso una banca depositaria distinta dal soggetto gestore. I compiti della banca depositaria riguarderanno la custodia delle risorse finanziarie affidate in gestione nonché l’esecuzione delle istruzioni impartite dal gestore ed, infine, la verifica dell’effettivo rispetto, da parte del gestore medesimo, delle disposizioni legislative e di quelle statutarie e regolamentari del fondo pensione. Nella definizione dei ruoli di gestore e di banca depositaria dovrà essere conferita, nella disciplina, una precisa rilevanza alla Banca Centrale Sammarinese;
12) la vigilanza sul sistema di previdenza complementare è affidata all’Istituto per la Sicurezza Sociale. Previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, con apposito Decreto Reggenziale saranno disciplinati i compiti autorizzativi ed ispettivi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale;
13) previsione dell’istituzione presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale di un Casellario sulla previdenza complementare e disciplina di una Commissione di Gestione di tale Casellario;
14) principio per cui le prestazioni pensionistiche complementari dovranno essere erogate in forma di rendita. Verranno individuate le fattispecie nelle quali potrà essere consentito di ottenere una parte della prestazione sotto forma di capitale;
15) previsione di un’apposita disciplina in relazione alle modalità con le quali i fondi pensione affidano alle imprese di assicurazione l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita.
2. A tal fine saranno individuati:
a) gli schemi-tipo di convenzione per l’affidamento delle risorse a gestori finanziari e/o assicurativi. Almeno il 50% delle risorse dovrà essere gestito attraverso gestioni assicurative di tipo rivalutabile.;
b) gli attivi e i corrispondenti limiti di investimento attraverso i quali i gestori potranno operare, nel rispetto dello scopo esclusivamente previdenziale e delle direttive del consiglio di amministrazione (CdA) del fondo;
c) i criteri quantitativi e qualitativi che dovranno essere considerati per la scelta del gestore, anche in relazione ad analoghi incarichi svolti in Paesi esteri;
d) gli obblighi del gestore nel confronti del Consiglio di Amministrazione del fondo, della banca depositaria, della vigilanza e della Commissione di Gestione del Casellario;
e) le modalità di partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni secondo principi di elettività e pariteticità ed adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.