Norme per lo svolgimento delle assemblee pre-congressuali e del Congresso della CDLS
14° Congresso Confederale
Norme per lo svolgimento delle assemblee pre-congressuali e del Congresso della CDLS
A norma di quanto previsto dagli artt.7, 8 e 12 dello Statuto, il Consiglio Confederale, nella seduta del 19/01/2012 ha stabilito le seguenti modalità per lo svolgimento delle assemblee pre-congressuali e del Congresso della CDLS:
1) I delegati saranno eletti nei pre-congressi di base che le singole Federazioni svolgeranno in proporzione di un delegato ogni 10 iscritti o frazione di 10 pari o superiore a 5. Gli iscritti sparsi in aziende, uffici o settori con meno di 5 iscritti, saranno accorpati per l’elezione dei loro delegati. In ogni caso i numeri dei delegati per Federazione saranno i seguenti:
F.P.I. : 100; F.L.I.A. : 100; F.P.N.S. :80; F.C.S. :70; per un totale di 350 delegati, ai quali vanno aggiunti i componenti il Consiglio Confederale, Sindaci e Probiviri che sono delegati di diritto.
Hanno diritto di votare e di essere votati tutti gli iscritti in regola con il tesseramento alla data di svolgimento dell’assemblea e che restano tali fino alla data del Congresso. Per “iscritti” devono essere considerati quanti, tra i lavoratori, versano la quota di adesione (0,20 – 0,30%) e la quota di servizio (0,40 %) e fra i pensionati, coloro che aderiscono alla Federazione Pensionati.
2) La votazione avverrà su schede contenenti i nominativi di tutti gli iscritti del luogo di lavoro inerente il pre-congresso. Lo spareggio, per eventuali parità di voti, avverrà a norma dell’art.7 dello Statuto (prevalenza dell’anzianità di iscrizione).
3) Il dibattito sulle tesi congressuali precederà l’elezione dei delegati. Di ogni assemblea, delle conclusioni del dibattito in rapporto alle tesi, della nomina dei delegati dovrà essere redatta precisa relazione da parte degli incaricati, controfirmata da chi presiede allo spoglio delle schede.
4) Qualora un delegato non possa partecipare ai lavori del Congresso, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Confederale. In questo caso, qualora la comunicazione avvenga in tempo utile, ovvero entro le ore 12 di Venerdi 23 Marzo 2012, la delega sarà trasferita al primo dei non eletti dell’assemblea specifica. Qualora la comunicazione non avvenga in tempo utile, la delega non potrà in nessun caso essere trasferita.
5) Il materiale agli atti delle riunioni pre-congressuali, sarà consegnato il giorno del Congresso alla Commissione verifica poteri per i controlli di riscontro del caso.
6) Il Congresso nomina, all’apertura dei lavori, su proposta della Presidenza (a sua volta proposta in apertura di Congresso dalla Segreteria uscente) le Commissioni Congressuali: Verifica poteri, Elettorale, delle Mozioni.
7) La Commissione delle Mozioni raccoglierà dalla Relazione della Segreteria e dagli interventi gli elementi per la mozione o le mozioni da sottoporre al Congresso alla chiusura dei lavori.
Nel momento in cui la Mozione o le Mozioni verranno sottoposte a votazione, verrà data ai delegati facoltà di presentare emendamenti su singoli punti posti a votazione da parte dell’assemblea, dopo aver eventualmente ascoltato un parere favorevole ed uno contrario all’emendamento.
Elezione del Consiglio Confederale
a) Sono eleggibili nel Consiglio Confederale tutti coloro che risultano iscritti da almeno 6 mesi (20 Ottobre 2011). Il numero dei membri del Consiglio è stabilito dallo Statuto in 29;
b) possono essere presentate liste di candidati, secondo le modalità di cui ai punti successivi, entro il termine utile stabilito dall’assemblea Congressuale, su proposta del Presidente;
c) ogni gruppo di delegati, non inferiore a 50, può presentare una lista di candidati fino a un massimo di 40. I delegati presentatori di una lista non possono sottoscriverne altre, né possono essere candidati in alcuna di esse;
d) scaduto il termine utile per la presentazione delle liste, la Presidenza del Congresso trasmetterà alla Commissione Elettorale la lista o le liste pervenute che andranno a formare l’elenco definitivo per l’elezione dei 29 membri del Consiglio Confederale. Detta compilazione verrà fatta seguendo l’ordine alfabetico dei candidati;
e) in fondo alla lista dei candidati saranno lasciati almeno 5 spazi bianchi per votare nominativi non inseriti nella lista;
f) eventuali modalità di spareggio sono fissate dallo statuto (anzianità di iscrizione);
g) non ha diritto di voto il delegato che non si è presentato alla Verifica Poteri entro i termini fissati ed enunciati dalla Presidenza;
h) possono essere espresse preferenze fino ad un massimo di 19: le schede con numero maggiore di preferenze non saranno ritenute valide per lo scrutinio.