Legge Famiglia: come richiedere l’indennità per malattia o ricovero dei figli sotto 14 anni

16 Ottobre 2026

Cosa prevede la nuova normativa e come richiedere l’indennità

Con la nuova Legge sulla famiglia (n. 141/2026) viene introdotta l’Indennità Economica dei Genitori (IEG), che consente a un genitore di assentarsi dal lavoro, percependo un’indennità economica, per assistere un figlio malato o ricoverato in ospedale.

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L’indennità è riconosciuta:

  • Per figli di età inferiore ai 14 anni (fino al giorno precedente il 14° compleanno).

  • In caso di malattia certificata con prognosi superiore a 2 giorni oppure di ricovero ospedaliero.

  • A un solo genitore per volta, alternativamente all’altro.

  • Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi in regola con gli obblighi contributivi.

Quanto viene riconosciuto?

L’indennità segue le percentuali previste per la malattia ordinaria:

  • 86% della retribuzione dal 1° al 14° giorno;

  • 100% della retribuzione dal 15° al 180° giorno;

  • 86% della retribuzione dal 181° al 365° giorno.

Se la prognosi supera i due giorni, l’indennità copre l’intero periodo certificato, a partire dal primo giorno di assenza, anche per i lavoratori autonomi.

Attenzione: per malattie con prognosi di uno o due giorni non è prevista questa indennità. Rimane applicabile la disciplina del permesso non retribuito per malattia dei figli (art. 25 della Legge n. 129/2022).

Lavoratori dipendenti residenti a San Marino

Come funziona la procedura?

  1. Il pediatra dell’ISS rilascia il certificato tramite il sistema informatico AREAS, sulla posizione del genitore che si assenta dal lavoro.

  2. Il genitore dichiara che l’altro genitore non usufruisce dello stesso beneficio per il medesimo figlio e nelle stesse giornate.

  3. Il certificato viene acquisito automaticamente dall’ISS: non occorre inviarlo personalmente all’Istituto.

  4. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e trasmettere la copia del certificato a lui destinata.

Eccezione: i dipendenti del Settore Pubblico Allargato non devono trasmettere il certificato al datore di lavoro, poiché viene acquisito attraverso i sistemi informatici dell’Amministrazione.

La copia destinata al datore di lavoro non contiene informazioni sulla diagnosi o sulla patologia del minore.

Lavoratori autonomi residenti a San Marino

Anche i lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità, purché siano in regola con gli obblighi contributivi.

Come presentare la documentazione?

  1. Richiedere la certificazione sanitaria all’ISS.

  2. Dichiarare che l’altro genitore non usufruisce del medesimo beneficio nelle stesse giornate.

  3. Inviare il certificato tramite email a prestazioni.famiglia@iss.sm.

L’invio diretto è necessario fino all’adeguamento dei sistemi informatici dell’ISS.

Lavoratori frontalieri

I lavoratori dipendenti non residenti a San Marino devono presentare la richiesta attraverso una procedura telematica.

Come richiedere l’indennità?

Entro 3 giorni dalla data di emissione del certificato sanitario, occorre accedere al servizio online Istanze OnLine (IOL) – Sezione Previdenza e allegare:

  • Certificato di nascita o altro documento che attesti la genitorialità.

  • Certificazione di malattia rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale italiano, con data di emissione e periodo di prognosi.

  • In caso di ricovero, certificato della struttura sanitaria che ne attesti la durata.

  • Dichiarazione che l’altro genitore non usufruisce dello stesso beneficio per il medesimo figlio e nelle stesse giornate.

Il lavoratore deve inoltre comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e trasmettere la ricevuta rilasciata dal portale IOL, che costituisce il giustificativo dell’assenza.

NB: Genitore residente a San Marino con figlio residente in Italia

Se il genitore lavora e risiede a San Marino, ma il figlio risiede in Italia e non compare nel suo stato di famiglia, non si applica la procedura ordinaria prevista per i residenti.

In questo caso occorre:

  1. Accedere al servizio Istanze OnLine (IOL) – Sezione Previdenza.

  2. Presentare la documentazione sanitaria secondo la procedura prevista per i lavoratori frontalieri, entro 3 giorni dall’emissione del certificato.

  3. Dichiarare che l’altro genitore non usufruisce dello stesso beneficio per le medesime giornate.

Non è necessario allegare il certificato di nascita del figlio: la genitorialità può essere attestata mediante dichiarazione del richiedente, secondo quanto previsto dalla normativa sammarinese.

Informazioni utili

  • Lavoro notturno: se l’assenza riguarda un turno notturno, la certificazione viene rilasciata dalla Guardia Medica ISS o dal pediatra ISS eventualmente in servizio.

  • Controlli: non sono previste visite medico-fiscali al genitore per le assenze legate alla malattia del figlio. L’ISS può comunque verificare il possesso dei requisiti e la documentazione presentata.

  • Malattia del genitore: se durante l’assenza per assistere il figlio si ammala anche il genitore beneficiario, deve essere emesso un nuovo certificato di malattia ordinaria. La precedente certificazione IEG perde efficacia.