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Lavoro interinale: scatta la denuncia del sindacato

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La Centrale Sindacale Unitaria ha depositato in Tribunale un esposto sul lavoro temporaneo.

San Marino, 14 maggio 2004

Il lavoro Interinale finisce in Tribunale. I segretari della CSU hanno depositato un esposto presso la Cancelleria Penale del Tribunale per denunciare l’uso scorretto, che tende all’illegalità, delle assunzioni interinali.

Una scelta obbligata, visto l’inconcludenza degli incontri con il governo e le associazioni imprenditoriali dedicati appunto al nodo del lavoro temporaneo.

“Già da diverso tempo – comincia l’esposto consegnato al Tribunale – le Confederazioni Sindacali sono a conoscenza dell’operare di aziende all’interno del territorio sammarinese che, quali società di servizi, svolgono attività legate al lavoro interinale che pare violino le norme dell’articolo 26 della Legge sul Collocamento, ovvero la Legge 19 settembre 1989 n. 95, tuttora vigente”.

Queste società, continuano i segretari generali di CSdL e CDLS, si offrono di raccogliere i dati delle persone che cercano lavoro, li diffondono alle aziende che potrebbero divenire utilizzatrici, procurando così proposte occupazionali. Ma se è vero che la legge sul collocamento non disciplina precisamente tutte le forme di lavoro atipico che si sono sviluppate a San Marino, l’ultimo contratto di lavoro dell’Industria, stipulato nel dicembre del 2002, e successivamente sancito dallo specifico regolamento della commissione di collocamento, in merito al lavoro temporaneo ha messo nero su bianco precisi criteri.
Sono cinque i casi in cui il contratto di lavoro temporaneo può essere stipulato, pur sempre nell’impossibilità di reperire personale di avviamento lavoro: 1) utilizzazione temporanea di personale da adibire a qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; 2) esecuzione di un’attività o di un servizio predefinito nel tempo che abbia carattere temporaneo; 3) attività o servizi di carattere stagionale; 4) incrementi temporanei di lavoro dovuti ad aumenti di commesse che non garantiscono continuità; 5) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Ciò è possibile tra l’altro solo dopo che le aziende utilizzatrici abbiano verificato l’impossibilità di reperire personale nelle liste di avviamento al lavoro.

“Stanno accadendo fatti – recita la denuncia sindacale – che conducono a ritenere si stia operando una frequente, o meglio, costante violazione della legge, concretizzando anche la violazione del divieto di mediazione in materia di lavoro, penalmente perseguibile. La legge, infatti, ha previsto un organo pubblico, l’Ufficio del Lavoro, che è predisposto al collocamento: qualunque azienda necessiti di personale, quindi, deve necessariamente rivolgersi a detto ufficio”.

Invece il modus operandi delle tre agenzie di lavoro interinale scavalca l’Ufficio del Lavoro, violando di fatto la legislazione sammarinese.
Per questo la Centrale Sindacale Unitaria chiede al Commissario della Legge di “verificare l’esistenza delle violazioni legali penalmente sanzionabili eventualmente compiute dai seguenti soggetti: le tre aziende di servizi operanti in territorio in materia di lavoro interinale; la direzione dell’Ufficio del Lavoro; le aziende utilizzatrici”.

 
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