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Frontalieri-tax, oltre mille lavoratori in piazza

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Massiccia partecipazione alla manifestazione della CSU. Consegnato al governo un documento su fisco e diritti.

San Marino, 7 luglio 2004

Piazza della Libertà invasa dai lavoratori. Oltre mille i partecipanti alla manifestazione della CSU a sostegno dei frontalieri.Il sindacato ha consegnato al governo una documento che riassume le proposte su fisco e diritti.

Chiesto con forza un trattamento fiscale meno iniquo per i redditi da lavoro frontaliero e contratti a tempo indeterminato.
L’iniziativa di protesta cade alla vigila dell’incontro a Roma (fissato per venerdì 9 luglio) dove si discuterà dei diversi nodi del frontalierato.

Ecco il testo del documento consegnato al governo

La Centrale Sindacale Unitaria, in occasione dell’incontro convocato il 7 luglio 2004, nel quale si affrontano le complesse tematiche relative al frontalierato, intende precisare la propria proposta, la quale dovrebbe far parte del documento che la delegazione sammarinese presenterà all’interlocutore italiano nell’incontro bilaterale che si svolgerà nella giornata del 9 luglio a Roma.

Considerate le Convenzioni bilaterali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana del 1939 (di amicizia e buon vicinato), la Convenzione del 1974 e successive modifiche, nonché gli accordi amministrativi applicativi, l’Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale fra la Repubblica di San Marino e la Unione Europea; considerata la esiguità territoriale della Repubblica di San Marino e la sua natura di stato enclave, partendo dal rispetto della entità statuale della stessa Repubblica, si sottolinea la necessità di accelerare i tempi di soluzione di tutta la problematica inerente il frontalierato. Per la CSU, vanno affrontate integralmente le questioni concernenti gli aspetti fiscali, normativi, sanitari e previdenziali dei lavoratori frontalieri.

TRATTAMENTO FISCALE

La CSU chiede con determinazione di eliminare la doppia tassazione dalla legge finanziaria italiana e di approvare in tempi brevi e certi (così come stabilito nel memorandum allegato alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana sottoscritta nel marzo 2002), una legge ordinaria, prevedendo abbattimenti del reddito più significativi degli 8mila euro attualmente previsti (si propongono 15mila euro).

Qualora invece si volesse perseguire integralmente quanto stabilito al punto 4.2, paragrafo a), del sopra menzionato protocollo aggiuntivo, il quale non cambia in sostanza quanto sinora stabilito dalla legge finanziaria italiana per gli anni fiscali 2003/2004, considerata la sostanziale differenza di impostazione fra le due legislazioni fiscali (sammarinese e italiana) si rende necessario al punto a) aggiungere sgravi fiscali accessori, e in particolare: 1) considerare l’applicazione dell’imposta sul reddito imponibile determinato a San Marino; 2) scorporare dalla base imponibile la fonte di reddito denominata indennità di fine servizio, in quanto a San Marino è liquidata annualmente; 3) scorporare dalla base imponibile i periodi indennizzati di malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, nonché indennità di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e di mobilità. (in tale contesto fiscale, un’attenzione particolare va posta ai redditi da pensione maturati in seguito a lavoro frontaliero).

TRATTAMENTI SANITARI E PREVIDENZIALI

In relazione alle prestazioni previdenziali e sanitarie a favore dei lavoratori frontalieri, previste dalla Convenzione di Sicurezza Sociale tra l’Italia e San Marino del 1974, prestazioni che comportano un esborso dalle casse delll’ISS di circa 200 euro mensili per ogni lavoratore frontaliero occupato in San Marino, e considerato che dal 2003 è stata imposta dallo Stato italiano la doppia tassazione del reddito percepito a San Marino e definitivamente tassato in Italia, si ritengono abrogate le disposizioni del par. 1 dell’art. 30 dell’accordo convenzionale sopra menzionato, in quanto il rimborso sanitario si è trasformato in una anomalia assolutamente ingiustificata e non prevista in nessun altro rapporto tra l’Italia e altri paesi confinanti. Pertanto, si propone di non versare più tale quota capitaria allo stato Italiano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La CSU propone di utilizzare la somma, o parte di essa, a favore dei lavoratori frontalieri, per alleviare il peso della pressione fiscale, adottata dal Governo italiano nei confronti dei suoi cittadini occupati in San Marino.

Per quanto concerne le nuove assunzioni di lavoratori frontalieri a San Marino, è opportuno prevedere la costituzione di un fondo di compensazione a carico delle aziende che assumono lavoratori frontalieri, per far fronte al costo di produzione del reddito degli stessi, causato proprio dalla introduzione della doppia imposizione fiscale.

TRATTAMENTO NORMATIVO

Circa le modalità di assunzione, le scelta della concessione del nulla osta per l’avviamento al lavoro anche dei lavoratori frontalieri, dovrà sempre rimanere prerogativa dello Stato di San Marino. Le aziende potranno ricorrere al personale frontaliero solo in caso di indisponibilità di personale sammarinese e residente iscritto alle pubbliche liste di avviamento al lavoro. Con il termine “indisponibilità”, il Collocamento deve tenere conto, oltre che delle graduatorie, dell’avvio delle procedure di cui alle leggi sui licenziamenti individuali e collettivi e dei periodi di Cassa Integrazione. Le aziende, trascorso un determinato periodo dalla presentazione della richiesta numerica, potranno accedere alla richiesta di assunzione di personale frontaliero.

Fatti salvi i casi di lavoro stagionale, sostituzioni, aumenti temporanei di lavoro, i quali occorre che siano documentati e verificati, le assunzioni dei lavoratori residenti e non residenti dovranno essere a tempo indeterminato, così come regolamentato dai contratti di lavoro di pertinenza. In questo senso, si potrebbe attivare un sistema di verifica fra organi dello Stato, Organizzazioni Sindacali e Associazioni di categoria per tutte le richieste di assunzione a termine, comprese quelle dei sammarinesi e i residenti.

Nelle situazioni di riduzione del personale si propone un determinato percorso: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata ai sensi di legge, i lavoratori frontalieri non potranno essere automaticamente ricollocati in San Marino, ma si dovrà riconoscere ad essi una priorità occupazionale nell’ambito delle nuove assunzioni di manodopera frontaliera, di cui le aziende faranno richiesta, adottando quanto previsto dai contratti di lavoro e dal regolamento della Commissione di Collocamento di San Marino. Pertanto vanno sanate tutte le posizioni pregresse di assunzione a termine dei lavoratori frontalieri presenti in territorio sammarinese e la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo deve prevedere esclusivamente la stabilizzazione del rapporto di lavoro presso l’azienda per la quale si è occupati, e non verso la Stato di San Marino in generale. Comunque, il nulla osta di lavoro a tempo indeterminato, non determina alcun diritto in relazione ai permessi di soggiorno e residenze, che come prassi consolidata sono concessi in base alle norme dello Stato sammarinese. In ogni caso va salvaguardato il principio che, in caso di riduzione del personale, a parità di qualifica e requisiti professionali devono mantenere il posto di lavoro i dipendenti sammarinesi, i residenti e soggiornanti, diritto questo che deve restare come prerogativa insindacabile.

Fermo restando le posizioni acquisite (lavoratori forensi già assunti a tempo indeterminato), per quanto riguarda la mobilità, occorre verificare tutte le possibilità già esistenti con l’applicazione della Convenzione italo-sammarinese del 1974, comprendendo anche la possibilità di porre in mobilità il lavoratori non residenti presso il comune di provenienza.

Un’altra ipotesi da verificare è la possibilità di istituire una forma di indennità di disoccupazione, stabilendo il periodo, l’entità, l’ente o gli enti erogatori. Si propone quindi di integrare le norme sulla mobilità, (L. 28/10/1975 n. 37, L. 29/09/1986 n. 107, L. 29/09/1986 n. 108), al fine di permettere la gestione di un percorso specifico per la tutela di questi lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione. In questo senso può essere valutata l’ipotesi di far confluire il contributo versato dal datore di lavoro e dal dipendente per inattività ed integrazione in un apposito fondo destinato ad una “mobilità per lavoratori forensi non residenti”.

Al fine di migliorare la gestione complessiva del mercato del lavoro, una ulteriore ipotesi da verificare è relativa – nell’ambito della collaborazione tra le strutture di San Marino e delle Province limitrofe preposte al collocamento – ad un possibile sistema sinergico nella compilazione delle liste di avviamento al lavoro. In tale ambito propositivo, qualora si realizzino volontà comuni sui temi in oggetto, si rende necessario il superamento delle attuali regolamentazioni.

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