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Dual-tax: il documento consegnato alla Farnesina

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Ecco il testo della proposta di accordo sul frontalierato in discussione tra S. Marino e Italia. Per Giorgio Felici si tratta di impegni ancora insufficienti.

San Marino, 17 luglio 2004

“Insufficiente e generico”. Non usa giri di parole Giorgio Felici, segretario Federindustria della CDLS, nel commentare il documento-frontalieri che il governo sammarinese ha presentato a Roma lo scorso 9 luglio. (Di seguito il testo integrale del documento).

“Insufficiente e generico soprattutto sulla parte fiscale, che oggi rappresenta il cuore della questione frontalieri”.
Per il sindacalista della CDLS l’esecutivo del Titano “non deve limitarsi a chiedere una legge ordinaria in materia di tassazione dei redditi frontalieri, ma entrare nel merito del trattamento attualmente previsto dalla legge Finanziaria e quindi proporre abbattimenti fiscali più sostanziosi per il lavoro transnazionale. La proposta del sindacato è nota: aumentare l’area no-tax da 8 mila a 15 mila euro”.

“Certamente l’obiettivo di una legge ordinaria – prosegue Giorgio Felici – concordata tra i due Stati resta fondamentale per rimuovere il macigno della doppia imposizione, macigno che pesa sui bilanci familiari di migliaia di lavoratori e sul sistema economico sammarinese. Anche perché al malumore per i tagli fiscali, in queste settimane si è pure aggiunto il disorientamento per la mancanza di chiarezza sul come applicare la dual-tax”.
Il sindacato dunque non si ferma: “Abbiamo già agenda una serie di incontri con i parlamentari italiani di maggioranza e opposizione, mentre la prossima settimana incontreremo di nuovo una delegazione del governo di San Marino. Ma la mobilitazione dei frontalieri tornerà a pieno regime subito dopo l’estate, con nuove iniziative di protesta anche in territorio italiano”

Ecco il testo del documento che il governo di San Marino ha presentato il 9 luglio al tavolo tecnico aperto con l’Italia.

Il Governo della Repubblica di San Marino riconferma il proprio interesse a giungere ad un accordo globale sul lavoro frontalieri con la Repubblica italiana, come già ufficialmente comunicato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri al Ministro per gli Affari Esteri con Nota n. 1253 del 18 febbraio 2004.

Il Governo sammarinese prende atto con soddisfazione dell’apertura di uno specifico tavolo negoziale e si pregia di sottoporre alla Parte italiana gli elementi costitutivi sui quali proseguire la negoziazione.

Premesso che il lavoro frontalieri rappresenta una ricchezza per entrambi i Paesi, non va però trascurato il differente impatto nel tessuto socio-economico delle due realtà. Infatti il numero dei frontalieri italiani che lavorano a San Marino rappresenta una percentuale rilevante rispetto a tutta la forza lavoro impegnata, mentre il numero di frontalieri sammarinesi in Italia è irrilevante sia in termini numerici (poche unità), sia in termini percentuali rispetto al numero totale dei lavoratori italiani. Logicamente il rapporto geografico e di popolazione tra i due Paesi è enorme e questo fattore occorre sia debitamente tenuto in considerazione.

Tenuto conto della complessità della materia e dei numerosi fattori in gioco, l’accordo che disciplinerà il lavoro frontalieri dovrà, in ogni caso, comprendere il trattamento fiscale, le condizioni di lavoro e di retribuzione nonché i più rilevanti aspetti del trattamento sanitario previdenziale.

Aspetti fiscali
La Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana hanno sottoscritto il 21 marzo 2002 una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, che, pur non essendo ancora stata ratificata, ha previsto nel protocollo aggiuntivo disposizioni inerenti il trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri residenti in Italia. Tale disposizione, contenuta al punto 4, prevede l’emanazione di una legge ordinaria che possa determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori esente da imposta in Italia. Quando le Parti hanno ritenuto equilibrato l’Accordo contro le doppie imposizioni lo hanno fatto tenendo anche presente l’abbattimento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto l’assoggettamento dei lavoratori frontalieri ad imposizione in Italia ha rilevanti conseguenze sul mercato del lavoro sammarinese.
La Repubblica di San Marino ritiene che sia necessario un rispetto sostanziale di quanto pattuito ovvero che con legge ordinaria venga stabilita la quota esente, come previsto dalla Convenzione, per garantire la necessaria stabilità nel tempo.

Aspetti relativi al rapporto di lavoro
Con riferimento alla proposta italiana di regolamentare alcuni aspetti relativi al rapporto di lavoro applicabili ai frontalieri residenti in Italia, la Repubblica di San marino, in attesa di formulare una propria proposta o di suggerire modifiche ed integrazioni a quella consegnata ed illustrata da parte italiana nella riunione del 14 giugno 2004, conferma la propria disponibilità di addivenire ad un’intesa che fissi nuove regole in merito ai diritti dei lavoratori frontalieri. L’intesa dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
– parità di trattamento dei lavoratori frontalieri per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione;
– limitazione dell’accordo al trattamento dei soli lavoratori frontalieri che hanno già un rapporto di lavoro o che verranno chiamati a svolgere un lavoro in territorio sammarinese ed esclusione, stante quanto premesso in relazione al differente impatto sul tessuto socio-economico delle due realtà di una così rilevante sproporzione numerica e territoriale, del personale disoccupato che non ha mai avuto rapporti di lavoro con San Marino;
– possibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato in presenza di esigenze sostitutive, ovvero di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, nonché stagionale, che richiedono un’assunzione temporanea degli occupati in conformità a quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi collettivi vigenti nella Repubblica di San Marino;
– superamento, in via di sanatoria, dei vigenti contratti a termine per i lavoratori che, senza interruzione di continuità presso aziende che non abbiano provveduto a licenziamenti collettivi nell’ultimo anno o abbiano in corso trattamenti di cassa integrazione guadagni per crisi aziendali nei limiti di tempo in cui perdura la stessa, abbiano lavorato ininterrottamente per un congruo numero di anni, ovvero anche di altri lavoratori che per un numero di anni superiore abbiano avuto anche interruzione del rapporto di lavoro purché realizzato presso lo stesso datore di lavoro;
– definizione di criteri per l’uscita del mercato del lavoro che, come previsto dai contratti collettivi, privilegi il mantenimento del posto di lavoro per i residenti rispetto ai frontalieri in caso di riduzione di personale.
– Iscrizione in apposita lista per l’eventuale ricollocamento di lavoratori frontalieri che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamenti collettivi a cui attingere per nuove assunzioni.

Aspetti sanitari e previdenziali
In relazione alle prestazioni previdenziali e sanitarie a favore dei lavoratori frontalieri, le Parti concordano sul trattamento previsto dalla Convenzione di Sicurezza Sociale tra l’Italia e San Marino firmata il 10 luglio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni. Considerato invece il diverso trattamento fiscale introdotto con la Convenzione contro le doppie imposizioni e comunque l’assoggettamento, dall’anno 2003, dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri italiani al sistema fiscale italiano, si propone l’abrogazione delle disposizioni del par. 1 dell’art. 30 dell’Accordo Amministrativo italo-sammarinese di applicazione della Convenzione di Sicurezza sociale del 10 luglio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le quote mensili previste dall’art. 30 comma 1 dell’Accordo Amministrativo riferito ai lavoratori frontalieri di cui all’art. 12 lettera a), ai loro familiari, di cui all’art. 12 bis, dell’Art. 14 e dell’Art. 15 par. 2 primo comma, della Convenzione, non verranno più corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003.
I competenti organismi sammarinesi o italiani, in materia di assicurazione sociale, in occasione di un incontro tenuto a San Marino il 2 luglio u.s. hanno convenuto l’opportunità di riformulare l’Accordo Amministrativo firmato a Roma il 19 maggio 1978 con particolare riferimento a quanto contenuto nel cap. V (Disoccupazione) e nel cap. VII (Disposizioni finanziarie).

La Repubblica di San Marino auspica che, già dalla prossima tornata negoziale, si possa procedere alla condivisione degli elementi indicati nel presente documento, al fine di passare alla stesura di un testo convenzionale che tenga comunque conto di tutti gli aspetti sopra menzionati.