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ASDICO – Giubbetto catarinfrangente, scatta l’obbligo.

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Dal 1° aprile 2004 va indossato soltanto nei casi d’emergenza di notte o in scarsa visibilità e fuori dalle città.

San Marino, 1 Aprile 2004

L’ASDICO-CDLS ricorda a tutti gli automobilisti sammarinesi che dal 1° aprile 2004 è in vigore sulle strade italiane l’obbligo del «giubbetto catarifrangente».
“Il giubbetto – ricorda il responsabile dell’ASDICO Gianluigi GIARDINIERI – è obbligatorio ma soltanto in certe circostanze: non si viene sanzionati se non è a bordo della vettura.

La normativa (decreto 30 dicembre 2003) non rende obbligatoria la presenza del giubbetto catarifrangente (o in alternativa bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità) su tutte le auto come dotazione fissa della vettura (come avviene invece per esempio per il triangolo).”

“In altre parole, continua il responsabile dell’ASDICO, non si viene sanzionati, nè con multe nè con perdite di punti, se il giubbotto non è a bordo. Le norme invece stabiliscono che qualsiasi operazione di emergenza intorno all’auto (esempio: controllo al motore, cambio di una gomma ed in genere qualunque tipo di azione che imponga di scendere dalla vettura) in certe circostanze vada effettuata con indosso il giubbetto catarinfrangente. Così l’eventuale contravvenzione scatta soltanto se si è trovati fuori dall’auto in operazioni d’emergenza senza giubbetto. Oltre alla multa di 33,60 euro si puo’ rischiare di perdere 2 punti sulla patente.”

“Più precisamente, puntualizza Giardinieri, il giubbetto o le bretelle vanno indossati fuori dei centri abitati, di notte o in tutte le condizioni in cui c’è la possibilità di non essere visti anche di giorno da chi sopraggiunge, quando si è fermi per andare a piazzare il triangolo d’emergenza, per cambiare una gomma o comunque quando si scende da un veicolo guasto fermo sulla corsia d’emergenza o in una piazzola di sosta. Viste le circostanze di uso, giubbetto o bretelle vanno ovviamente tenuti all’interno dell’abitacolo e non nel bagagliaio. Un’aggiunta importante: giubbetto o bretelle non devono essere indossati soltanto dal conducente ma da tutti i passeggeri, qualora scendano dall’auto nei casi indicati. Quindi a bordo è meglio tenere più d’un giubbetto.”

ASSICURAZIONI
Una delle conseguenze principali dell’introduzione dell’obbligo del giubbetto riguarda le conseguenze di un eventuale incidente. Se un automobilista viene investito nei pressi della sua auto senza che abbia indossato il giubbotto catarifrangente in uno dei casi di obbligo, l’assicurazione difficilmente pagherà.

COLORI E OMOLOGAZIONI
Il giubbetto costa da 5 a 10 euro. All’inizio l’unico colore previsto era il giallo, poi il decreto ha ammesso anche il rosso e l’arancio. Sul prodotto (si possono scegliere anche le bretelle catarifrangenti) deve comparire il marchio di garanzia «CE». Devono poi essere indicati la casa di produzione e l’organismo di certificazione che ha esaminato l’oggetto. Sull’etichetta di giubboti e bretelle catarifrangenti devono anche essere stampati i riferimenti di certificazione europea «EN471/94» o «EN471/95». Deve essere inclusa una nota informativa con istruzioni per l’utilizzo e il lavaggio, i dati di conformità sono stati indicati nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

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